[A] Sui casi in cui si può derogare in favore dell’impresa al principio della immodificabilità del prezzo in un appalto “a corpo”. [B] Sullo scarto tra la stima dei costi risultante dagli elaborati grafici e quella discendente dal computo metrico che può ritenersi rientrare nella “normale ed accettabile alea” propria di un contratto a corpo. [C] L’incongruenza fra il computo estimativo e gli elaborati grafici progettuali non rappresenti un motivo per procedere con una variante
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